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ALCOLICI, RITORNA L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA FISCALE EX UTIF ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

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reintrodotto dal Decreto Crescita l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici a carico degli esercizi di somministrazione, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini

Abolito nel 2017, è stato reintrodotto dal Decreto Crescita l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici a carico degli esercizi di somministrazione, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini

L'Agenzia delle dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre, nonché le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.

L'obbligo di denuncia fiscale è stato reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero.

Ricordiamo che la denuncia, da indirizzare all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente.

Per questo riteniamo che le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non debbano presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.

Altre info in Associazione 0321 614410 / altopiemonte@confcommercio.net

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