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CANI IN ALBERGO E NEI RISTORANTI: QUANDO E’ OBBLIGATORIO FARLI ENTRARE?

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Il titolare può negare l’accesso ai cani nelle attività di somministrazione, ma non quello dei cani guida dei non vedenti, che possono entrare dappertutto

Recenti fatti di cronaca hanno riportato d’attualità la domanda se far entrare i cani nelle attività di somministrazione sia un obbligo o una facoltà per l’esercente. 

E’ il caso di ricordare che non ci sono controindicazioni di carattere igienico-sanitario all’ingresso dei cani in bar, ristoranti, pizzerie, ecc., purché siano condotti al guinzaglio e dotati di museruola. Tale regola è riportata nel Manuale di corretta prassi operativa per ristorazione, gastronomia e pasticceria realizzato dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi con il Ministero della salute. 

I funzionari e gli addetti ai controlli delle Asl  non possono, quindi, fare multe per la presenza degli animali dotati di guinzaglio e museruola e le Amministrazioni comunali non potranno adottare ordinanze che limitano la circolazione degli animali nei pubblici esercizi. Attenzione, però. La libertà di circolazione è ammessa solo se il proprietario dell’attività è d’accordo: i gestori che ritengono inopportuna la presenza di animali nei propri locali possono continuare a esporre il cartello con la frase “Vietato l’ingresso ai cani” oppure “Io resto fuori”. Non è, quindi, obbligatorio far entrare i cani nelle attività di somministrazione, mentre è tuttora vietato farli entrare nelle attività alimentari e nei supermercati. L’unica eccezione riguarda i cani dei non vedenti per i quali l’ingresso è sempre libero in qualunque esercizio e attività, anche se non sono muniti di museruola. I titolari che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.

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