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DAL 20 NOVEMBRE RIMOZIONE DELLE MACCHINETTE DA GIOCO

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Sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio non rimosso

Nonostante i molteplici interventi di Confcommercio, che chiedeva di rivedere la normativa sulle ludopatie, la Regione Piemonte ha ritenuto di non prevedere alcuna modifica alla legge 9/2016. Pertanto entro il 20 novembre dovranno essere rimossi gli apparecchi da gioco (di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931) installati presso esercizi che si trovano a una distanza inferiore a 500 metri (300 metri nelle località con meno di 5.000 abitanti) da: istituti scolastici di ogni ordine e grado;  centri di formazione per giovani e adulti;  luoghi di culto; impianti sportivi;  ospedali, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;  strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; istituti di credito e sportelli bancomat;  esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; movicentro e stazioni ferroviarie. L’obbligo di rimozione degli apparecchi riguarda tutte le tipologie di esercizi in cui gli stessi sono installati (esercizi di somministrazione, tabaccherie, esercizi commerciali e artigianali,circoli privati, campeggi, alberghi, etc.) con la sola esclusione, in questa prima fase delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data del 20 maggio 2016. In caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione degli apparecchi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio, oltre all'apposizione dei sigilli sugli apparecchi. Altre informazioni in Associazione.

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