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ALLERGENI NEGLI ALIMENTI: E’ OBBLIGATORIO INFORMARE I CONSUMATORI

Eventi ed iniziative
La normativa entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre: da quella data chi vende e somministra alimenti preimballati o imballati al momento dovrà fornire al cliente tutte le informazioni utili sull’eventuale presenza di allergeni; sono previste conseguenze anche penali per chi sgarra

Il 13 dicembre entrerà in vigore il Regolamento (UE) n. 1169/2011 che all’art. 44 prevede l’obbligo da parte di chi vende alimenti non preimballati oppure imballati sui luoghi di vendita di fornire al consumatore informazioni sulla presenza dei cosiddetti allergeni.

Tale normativa è stata oggetto di ampi dibattiti sia in sede europea che nazionale, dato che gli Stati membri possono emanare provvedimenti attuativi/aggiuntivi di alcune disposizioni. Innanzitutto, occorre sottolineare che lo Stato italiano, ad oggi, non ha emanato alcuna normativa attuativa e/o aggiuntiva del Regolamento UE, pertanto l’unica indicazione obbligatoria per i prodotti somministrati rimane esclusivamente quella degli allergeni.

In secondo luogo, per quanto riguarda il modo in cui è possibile dare queste informazioni al consumatore, la Commissione Europea in un documento del gennaio 2013 ha espressamente affermato che, qualora lo Stato membro non abbia emanato provvedimenti sulla materia, la forma in cui dare le informazioni sulla presenza o meno degli allergeni ai consumatori deve essere scritta.

Fipe, Federazione Pubblici Esercizi, consapevole delle responsabilità che hanno gli operatori della somministrazione nei confronti della clientela che soffre di allergie o intolleranze e delle conseguenze civili e penali che possono derivare in ragione di indicazioni omissive o errate fornite dai dipendenti, aveva già previsto nel proprio Manuale di Corretta Prassi Operativa, validato dal Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2013 n. 135), una modalità di dichiarazione degli allergeni, attraverso l’elenco, sotto ciascun allergene, dei piatti che lo contengono (si veda la tabella sulle uova come esempio). Tale modalità appare ancor oggi quella più adeguata per assolvere all’obbligo imposto dal Regolamento Europeo, visto anche l’avallo dato dal Ministero della Salute.

Occorre fare una precisazione: per alimenti non preimballati si intendono sia gli alimenti somministrati (es. pizza servita al tavolo, per i quali non sussisteva alcun obbligo di indicazione degli ingredienti) sia gli alimenti venduti allo stato sfuso (es. pizza da asporto, per i quali oggi sussiste l’obbligo di indicazione degli ingredienti secondo le modalità previste dall’articolo 16 del Dlgs n. 109/1992, che comprende anche il cartello unico degli ingredienti, dove gli stessi andranno indicati prodotto per prodotto, non essendo più consentita la indicazione per gruppi omogenei es. pasticceria fresca, pasticceria secca, ecc.).

L’argomento è ancora in fase di discussione a livello istituzionale, ma vista l’imminente entrata in vigore della norma è doveroso avvisare gli esercenti delle novità e del modo più opportuno per affrontarle. Il testo completo del Regolamento (UE) 1169/2011 è scaricabile dal sito Fipe al link: http://www.fipe.it/files/legislativo/legislazione/GUUE_testo_REG.pdf.Altre info contattando Ascom al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it

 

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