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BAR: SCHIAMAZZI ESTERNI E RESPONSABILITA’ DELL’ESERCENTE

Eventi ed iniziative
Se il titolare si è attivato per dissuadere i clienti dal tenere comportamenti rumorosi non può essere considerato responsabile dei rumori molesti provocati all’ esterno del proprio locale.

Con la sentenza della Cassazione Penale n. 9633/2015, depositata il 5 marzo 2015, viene dato seguito a una giurisprudenza che da un paio di anni sta rivalutando la posizione dei gestori delle attività di somministrazione nei confronti degli schiamazzi esterni al locale provocati dagli avventori, in base all’art. 659 del codice penale.

La Corte afferma infatti che, se il titolare si è attivato attraverso l’esposizione di cartelli per dissuadere i clienti dal tenere comportamenti rumorosi al di fuori dell’esercizio o attraverso attività analoghe di avviso per evitare situazioni di disturbo, non può essere considerato responsabile dei rumori molesti provocati all’esterno del proprio locale, per aver fatto quanto nella sua disponibilità per impedire tale situazione.

Discorso diverso vale per l’interno del locale, in cui il titolare ha un potere di azione maggiore, potendo intervenire quindi più incisivamente per impedire comportamenti rumorosi (chiamare le Autorità, accompagnare fuori dal locale le persone più moleste, ecc.). Questa sentenza si inserisce in una tendenza giurisprudenziale che circoscrive la responsabilità dell’esercente ai soli casi in cui lo stesso non si sia assolutamente attivato per impedire i comportamenti molesti dei propri avventori. 

Questo perché effettivamente il potere coercitivo dell’esercente nei confronti dei clienti al di fuori del locale è pressoché nullo in caso di rifiuto degli stessi a mantenere un comportamento silenzioso e, pertanto, il titolare non può essere punito al posto di coloro che concretamente tengono la condotta molesta.

La pronuncia in oggetto inoltre afferma che non è lecito il sequestro dell’intero locale per il rumore dell’amplificazione, ma che il sequestro debba essere limitato a tale impianto. Gli uffici Fipe stanno esaminando l’intero testo della sentenza e restano a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it

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