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CONDOMINO NON FARE LO STRUZZO

L'Assemblea Condominiale

Quante volte avrai pensato “Noo.. stasera c’è la riunione di condominio che barba!! Ma sì, dò la delega al vicino tanto sono le solite cose”

Magari non hai neanche letto attentamente l’ordine del giorno, il consuntivo e il preventivo che ti sono stati allegati. La prima cosa da sapere, è che i padroni di casa sono i condomini, non l’amministratore. Pertanto la tua presenza all’assemblea è fondamentale, perché è proprio lì che il proprietario esprime il suo voto, la sua opinione e la sua approvazione all’operato dell’amministratore. Lo sai da cosa è composto il Rendiconto Condominiale?

L’ art. 1130bis Codice Civile, al comma 2, dice “Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

Questo perché il condomino deve sapere cosa è pagato e cosa no, non solo le spese relative all’esercizio passato (il cosiddetto CONSUNTIVO), il condomino deve sapere quanti soldi ci sono sul conto corrente, in cassa, negli eventuali fondi di riserva e come è stato gestito il condominio, l’amministratore, tramite questi documenti, rende chiara la posizione del condominio e dei condomini.

Le Deleghe - E’ molto importante, se non si può essere presenti all’assemblea, delegare un altro condomino, IN FORMA SCRITTA, tramite il modulo che normalmente l’amministratore allega alla convocazione, questo per garantire la presenza dei millesimi di proprietà. Sulla delega si può anche specificare il proprio voto sui punti all’ordine del giorno. Il delegato consegnerà la delega all’amministratore prima che inizi l’assemblea. Le deleghe verbali NON SONO VALIDE.

Quando deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del Rendiconto di Gestione? Entro 180 giorni dalla chiusura della gestione, ai sensi dell’art. 1130, punto 10), Codice Civile, oppure entro il termine stabilito dal Regolamento Condominiale, solitamente più restrittivo.

L’Onorario dell’amministratore – Ad ogni accettazione di nomina e rinnovo incarico, l’amministratore deve specificare analiticamente pena nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. (art. 1129 Codice Civile). Le cifre non ricomprese, previste o deliberate dall’assemblea, non devono essere pagate dai condomini; se presenti nel consuntivo, possono essere contestate dai condomini in sede di approvazione assembleare. 

 

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