Ascom Novara

Servizi alle imprese » Area Sindacale

L'AVVOCATO RISPONDE: UN CONDOMINIO DEVE AVERE IL CODICE FISCALE?

Può un condominio avere un codice fiscale? Possono i proprietari intestarsi le fatture di energia elettrica e acqua del condominio e ripartirle tra condomini?

IL QUESITO

Può un condominio non avere codice fiscale? Possono i proprietari intestarsi le fatture energia

elettrica e acqua del condominio e ripartirle fra i condomini?

 

LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO

Va preliminarmente osservato come la legge di riforma sul condominio ha innalzato il numero minimo di condomini, necessari alla nomina obbligatoria dell'amministratore; il precedente limite era più di quattro (quindi l'obbligo scattava dal quinto condomino), quello attuale è più di otto (quindi l'obbligo scatta dal nono condomino).

La mancata nomina dell'amministratore non significa però che svaniscano gli obblighi, anche fiscali, del condominio che infatti, ci sia o non l'amministratore, resta sostituto di imposta nel caso di pagamento delle ritenute di acconto, così come è tenuto anche a presentare modello 770, in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre il codice fiscale va ugualmente comunicato, ad esempio all’ ente fornitore di energia elettrica, così come anche deve essere fornito a chiunque venda un bene e/o esegua una prestazione per il condominio e debba per l’ effetto emettere fattura di legge.

Di conseguenza, il codice fiscale resta necessario ed obbligatorio, anche in assenza dell'amministratore.

Come agire, allora, se l'amministratore è assente? Chi deve curare materialmente la presentazione del 770 e tutti gli adempimenti fiscali del condominio? La risposta è semplice: un condomino qualsiasi, che si presti a farlo volontariamente, a favore di tutti.

D'altra parte, la stessa legge di riforma del condominio prevede che, in caso di mancanza dell'amministratore, "sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affìssa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore".

In altre parole, la medesima legge che ha previsto la non necessarietà dell'amministratore nei condomini con meno di nove condomini, ha previsto indirettamente che un referente debba esserci sempre e comunque, che lo si chiami "amministratore" o no.

Quello che emerge dalla Legge di riforma dunque è che - di fatto - oggi l'amministratore di condominio è funzione quasi sempre necessaria, anche nei condomini minimi, costituiti da due o tre proprietari: a meno che uno dei medesimi non accetti di caricarsi volontariamente (e spesso  gratuitamente) delle responsabilità annesse all'amministrazione di fatto del condominio, senza però beneficiare di alcuno dei poteri dell'amministratore.

« Indietro