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VOUCHER LAVORO: IL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

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La prestazione di lavoro accessorio dovrà essere preceduta di almeno 60 minuti

Il decreto correttivo del Jobs Act, approvato dal Consiglio del Ministri il 23 settembre, conferma l’entrata in vigore della nuova procedura di comunicazione preventiva dei voucher: la prestazione di lavoro accessorio dovrà essere preceduta di almeno 60 minuti da una segnalazione operata dal committente a mezzo sms o posta elettronica con l’indicazione puntuale dei tempi e luoghi in cui sarà svolta l’attività.

Nella seduta del 23 settembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo del Jobs Act, integrando e modificando la disciplina dal Decreto Legislativo n 81/2015: in particolare, viene previsto un nuovo adempimento, posto a carico dei committenti imprenditori o professionisti, volto alla comunicazione preventiva dell’inizio della prestazione: non si dovrà più far riferimento all’arco temporale ma un riferimento puntuale che includa il giorno e l’ora di inizio e fine dell’attività lavorativa svolta dal prestatore. Imprenditori non agricoli e professionisti: il nuovo obbligo di comunicazione

Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono obbligati a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro:

 - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

- il luogo di esecuzione della prestazione;

- il giorno e l’ora di inizio;

- il giorno e l’ora di fine.

La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica. Il Ministero del lavoro potrà dettare le modalità applicative e rendere disponibili ulteriori sistemi di comunicazione.

Comunicazione preventiva

La previsione della indicazione dell’orario di inizio e fine della prestazione riconduce così nell’alveo della genuinità l’utilizzo del voucher che non potrà pertanto che coprire che un numero limitato di giornate di prestazioni. Se si considera, infatti, che ogni lavoratore potrà svolgere circa 2.000 euro nette di prestazione lavorativa, il numero di ore di lavoro non potrà evidentemente superare nell’arco dell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) poco meno di 270 ore. Nessuna variazione per quanto concerne invece le altre informazioni da comunicare e cioè i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore

Regime sanzionatorio

L’altra novità riguarda la previsione di una sanzione nel caso di omessa comunicazione della prestazione del lavoratore. Come previsto già nello schema approvato preliminarmente a giugno scorso, viene proposto un regime sanzionatorio analogo a quello già previsto per il lavoro intermittente dal comma 3 dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 81 del 2015.

In relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per la quale non sarà possibile avvalersi dell’istituto della diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Non è prevista alcuna riduzione della sanzione qualora la comunicazione venga stata effettuata tardivamente.

Decorrenza delle modifiche

Rispetto alle ipotesi circolate nei giorni scorsi, tuttavia, la versione finale del provvedimento dovrebbe aver previsto alcune importanti novità.

La prima riguarda la decorrenza

Inizialmente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sembrava dovesse essere rinviata al 2017, mentre invece le modifiche dovrebbero entrare in vigore immediatamente. Più specificamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo, infatti, che per espressa previsione della legge delega n. 183 del 2014, tutti i provvedimenti attuativi sono entrati in vigore immediatamente ed anche i decreti correttivi, salvo espressa previsione di un differimento, seguono analogo trattamento.

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